I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-segunda vez L’art. 351 c.p. disciplina la VIOLAZIONE DELLA PUBBLICA CUSTODIA DI COSE. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato/ atti/ documenti/ altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio o presso https://www.avvocatourgente.com/reati-guida-senza-assicurazione-assistenza